LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI
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CEI 11-27 IV edizione (Post del 30.11.2015)
Qualsiasi operazione e attività di lavoro sugli impianti elettrici o nelle vicinanze di essi, quando presenta un rischio elettrico, indipendentemente dalla sua natura, deve essere realizzata nel rispetto della norma CEI 11-27.
Nella vita di un azienda, esiste una moltitudine di attività che possono ricadere nel campo di applicazione della presente norma, cito ad esempio: la potatura di alberi in prossimità di linee elettriche aeree in media tensione, lavori di imbiancatura pareti ove siano fissati quadri elettrici o parti di impianti elettrici in bassa tensione, attività di piccola manutenzione elettrica o di verifica di parti di impianto a seguito di guasti improvvisi, ecc…
Bene, forse non tutti lo sanno ma, ognuno di questi lavori può svolgersi solamente dopo che sia stato individuato un “Responsabile della sicurezza dell’Impianto” (RI) ed una “Persona preposta alla conduzione del Lavoro” (PL).
Queste individuazioni sono naturalmente obbligo del Datore di Lavoro, cosi come previsto anche nel Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro.
Distinguerò di seguito 3 macro tipologie di operazioni o lavori e le relative competenze necessarie.
Per l’esecuzione di lavori “non elettrici” in vicinanza di parti attive secondo i limiti dimensionali previsti dalla norma, le “Persone Comuni” (PEC) devono ricevere istruzioni tramite un documento di valutazione dei rischi e devono essere supervisionati da “Persona Esperta” (PES) o “Persona Avvertita” (PAV).
Per l’esecuzione invece di lavori elettrici in zona prossima o a contatto con le parti attive, fermo restando che le stesse devono essere state messe fuori tensione, è d’obbligo l’affidamento a PES o PAV.
Se poi i lavori devono essere svolti con gli impianti in tensione, è necessaria anche la qualifica di “Persona Idonea” (PEI).
Tutte queste qualifiche devono essere attribuite dal Datore di Lavoro ai dipendenti aventi la necessaria competenza secondo quanto previsto dalla norma, ma su questo argomento ne parlerò in un prossimo post.
Se i lavori da PES e PAV sono affidati ad un lavoratore autonomo, il Datore di Lavoro assume la qualifica di “Committente” e deve accertarsi della competenza dello stesso richiedendogli una AUTOCERTIFICAZIONE.
Negli impianti complessi, è possibile delegare la responsabilità dei lavori che farebbe capo alla responsabile interno designato (RI), attraverso una formalizzazione scritta con inizio ben definito (data e ora) e termine alla riconsegna della delega stessa.
Quando l’attività lavorativa è complessa, la preparazione deve essere effettuata per iscritto ed in particolare il “Responsabile della sicurezza dell’Impianto” (RI) deve predisporre un “Piano di Lavoro”, mentre la “Persona preposta alla conduzione del Lavoro” (PL) deve predisporre un “Piano di Intervento”.
Ogni qualvolta sia necessario effettuare un lavoro su di un impianto elettrico è necessario che sia formalizzata la consegna dello stesso dal RI al PL e a fine lavori viceversa venga formalizzata la restituzione dell’impianto da PL a RI.
Come vedi, la norma è abbastanza articolata nei suoi adempimenti e quindi ho pensato di semplificarti la vita preparandoTi un REGALO esclusivo: i 10 moduli per adempiere completamente alle disposizioni di cui alla norma CEI 11-27.
Li trovi qui sotto e puoi scaricarli liberamente.
Ciao e al prossimo Post da Andrea Caminiti
01 - CONFERIMENTO qualifica PAV fuori tensione
02 - CONFERIMENTO qualifica PES fuori tensione
03 - CONFERIMENTO qualifica PEI+PAV sotto tensione
04 - CONFERIMENTO qualifica PEI+PES sotto tensione
05 - AUTOCERTIFICAZIONE qualifica PEI+PES sotto tensione LAV AUTONOMI
06 - DELEGA ruolo RI (per delegare a ditta di manutenzione il ruolo di RI)
07 - MODELLO PL1 - Piano di Lavoro
08 - MODELLO PI1 - Piano di Intervento
09 - MODELLO CR1 A - Consegna Impianto
10 - MODELLO CR1 B - Restituzione Impianto





